A partire dal 01/01/2024, con il Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, sono state introdotte le nuove regole di funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI valide per lanno 2024.
Possono accedere alla garanzia del Fondo imprese e professionisti titolari di partita IVA di diversi settori produttivi per operazioni finanziarie nellambito dellattività imprenditoriale.
Limporto massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro.
Le percentuali di garanzia per le PMI a seconda della finalità delloperazione (esclusa fascia 5 del rating MCC) sono pari a:
80% per le operazioni di finanziamento a fronte di investimento per imprese rientranti nelle fasce 1-4 del modello di valutazione del Fondo
55% per le operazioni finanziarie, a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per esigenze di liquidità
60% per le operazioni finanziarie a favore di imprese rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione, concesse per esigenze di liquidità
50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio a favore di imprese rientranti nelle fasce 1-4 del modello di valutazione del Fondo
80% per le operazioni finanziarie riferite a:
imprese costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (start up);
start up innovative e incubatori certificati
microcredito
importo ridotto (importo massimo ammissibile pari a 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario
Con le nuove regole la garanzia concessa a favore delle microimprese è gratuita.
Loperatività del Fondo è estesa alle imprese con un numero di dipendenti compreso tra i 250 e 499 dipendenti tenuto conto dei collegamenti con altre imprese, alle seguenti condizioni (anche in questo caso esclusa la fascia 5):
30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità
40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo
commissione pari all'1,25% dell'importo garantito