Rapporti dormienti
Informativa sui depositi dormienti
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dellart. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di rapporti dormienti, adottato con DPR n. 116 del 22 giugno 2007.
Si definiscono dormienti i seguenti rapporti di:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.
Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di depositi dormienti anche i depositi vincolati ai portatori dei titoli costituiti dai traenti di assegni bancari per il tardivo pagamento degli assegni stessi, ai sensi dellart. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, il cui saldo sia superiore a 100,00 euro.
Le banche e gli altri Intermediari devono identificare i rapporti qualificabili quali dormienti e comunicare i relativi dati al MEF e alla Consob.
La qualificazione come dormiente di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare: questultimo può difatti richiedere, entro lordinario termine prescrizionale, la restituzione delle relative somme:
- alla banca presso cui risulta il rapporto qualificato quale dormiente, se le somme non siano state ancora trasferite al MEF;
- direttamente al MEF, nel caso in cui le somme siano già state trasferite dalla banca al relativo fondo.